Art. 170. (Art. 36 del Testo Unico) A LUCE PROPRIA La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante uno o due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da m. 100 di distanza. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante urto o due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m. di distanza. Quando la segnalazione luminosa, anteriore o posteriore e' attuata mediante l'impiego di un solo fanale anteriore ed uno posteriore, questi devono essere collocati a sinistra del veicolo sempre in posizione visibile qualunque siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico. Il fanale o i fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali puo' essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.