(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 170)
                 Art. 170. (Art. 36 del Testo Unico) 
                           A LUCE PROPRIA 

 
  La segnalazione anteriore a luce  bianca  dei  veicoli  a  trazione
animale e delle slitte deve essere  realizzata  mediante  uno  o  due
fanali la cui luce sia  visibile  in  avanti  almeno  da  m.  100  di
distanza. 
  La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi  veicoli  deve
essere realizzata mediante urto o due fanali la cui luce deve  essere
visibile all'indietro almeno da 100 m. di distanza. 
  Quando la segnalazione luminosa, anteriore o posteriore e'  attuata
mediante l'impiego di un solo fanale  anteriore  ed  uno  posteriore,
questi devono essere collocati  a  sinistra  del  veicolo  sempre  in
posizione visibile qualunque siano la  struttura  del  veicolo  e  la
conformazione del carico. 
  Il fanale o i fanali anteriori non devono  proiettare  luce  bianca
all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. 
  La luce di detti fanali puo' essere ottenuta sia con  apparecchi  a
pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio,  gas  di  petrolio
liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.