(Norme-art. 170)
                              Art. 170 
                           (Sezioni unite) 
  1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della
corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e  sono
composte con magistrati di tutte le sezioni penali.  Il  collegio  e'
presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua 
  delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.