Art. 170-bis.
(Durata del contratto).
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno
piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale
e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899,
primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione
e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con
preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza. ((62))
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle
assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori.
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 125, comma 2)
che "Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui
l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia
prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova
polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni".