ART. 171
              (canoni per le utenze di acqua pubblica)

   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cui
all'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, con
derivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,
12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto del
cinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per le
concessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico ed
assimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.