(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 171)
                 Art. 171. (Art. 36 del Testo Unico) 
                           A LUCE RIFLESSA 

 
  I dispositivi posteriori a luce riflessa rossa devono  avere  forma
tale che possano essere inscritti in un rettangolo con  lati  le  cui
lunghezze siano in rapporto non superiore a due. 
  Inoltre, il rapporto tra l'area di detto rettangolo e l'area  della
superficie riflettente non  inferiore  a  cmq.  50  non  deve  essere
superiore a due Le caratteristiche fotometriche debbono rispondere ai
valori riportati nella tabella allegata all'art. 184. 
  I dispositivi devono essere applicati nella  parte  posteriore  del
veicolo  alle  due  estremita'  e  devono   essere   visibili   verso
l'indietro,  quantunque  siano  la  struttura  del   veicolo   e   la
conformazione del carico. 
  Detti dispositivi possono rimanere sospesi in  guisa  da  oscillare
purche' rimangano, comunque, sempre visibili nel senso predetto.