Art. 171. (Art. 36 del Testo Unico) A LUCE RIFLESSA I dispositivi posteriori a luce riflessa rossa devono avere forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Inoltre, il rapporto tra l'area di detto rettangolo e l'area della superficie riflettente non inferiore a cmq. 50 non deve essere superiore a due Le caratteristiche fotometriche debbono rispondere ai valori riportati nella tabella allegata all'art. 184. I dispositivi devono essere applicati nella parte posteriore del veicolo alle due estremita' e devono essere visibili verso l'indietro, quantunque siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purche' rimangano, comunque, sempre visibili nel senso predetto.