ART. 172 
                        (gestioni esistenti) 
 
   1. Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore  della
parte  terza  del  presente  decreto  abbiano  gia'  provveduto  alla
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di  gestione
ed avviato la procedura di affidamento, sono  tenute,  nei  sei  mesi
decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti. 
   2. In relazione alla scadenza del termine di cui al  comma  15-bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto  della
parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti
tale scadenza. 
   3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli  adempimenti  di
cui ai commi 1 e 2 nei  termini  ivi  stabiliti,  la  regione,  entro
trenta  giorni,   esercita,   dandone   comunicazione   al   Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  all'Autorita'  di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri  sostitutivi,
nominando un commissario "ad  acta",  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di
affidamento,  determinando  le  scadenze  dei   singoli   adempimenti
procedimentali. Qualora il commissario  regionale  non  provveda  nei
termini cosi' stabiliti, spettano al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio, i poteri sostitutivi preordinati al  completamento  della
procedura di affidamento. 
   4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita'  d'ambito
ai sensi dell'articolo  148  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la  regione
esercita, previa  diffida  all'ente  locale  ad  adempiere  entro  il
termine di trenta giorni e  dandone  comunicazione  all'Autorita'  di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri  sostitutivi,
nominando un commissario "ad  acta",  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente. 
   5.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti  delle
imprese gia' concessionarie  sono  trasferiti  direttamente  all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le  modalita'  previsti  dalla
convenzione. 
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici,  nel  rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione  d'uso  al  gestore   del   servizio   idrico   integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto  o  per
la maggior parte i territori serviti, secondo un piano  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  sentite  le
regioni, le province e gli enti interessati. 
 
          Note all'art. 172:
              - Il comma 15-bis dell'art. 113 del decreto legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267  recante «Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli  enti  locali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il
          seguente:
              «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
          ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
          delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
          concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
          interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
          titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
          controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
          che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
          propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
          controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
          concessioni  affidate  alla  data  del  1° ottobre  2003  a
          societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
          6 marzo  1978,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno»  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1978.