Art. 172.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative   che   comportano   l'uso   di   attrezzature  munite  di
videoterminali.
  2.  Le  norme  del  presente  titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
    a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
    b)  ai  sistemi  informatici  montati  a  bordo  di  un  mezzo di
trasporto;
    c)   ai   sistemi   informatici  destinati  in  modo  prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
    d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le  attrezzature  munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei   dati  o  delle  misure,  necessario  all'uso  diretto  di  tale
attrezzatura;
    e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.