Art. 172 
 
           Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso 
 
    1.  Il  responsabile  del  procedimento,   successivamente   alla
richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori,  entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore,
effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso. 
    2.  Nel  termine  di  quarantacinque  giorni   decorrenti   dalla
presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte  del  direttore
dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente  all'uopo
preposto, provvede a verificare la disponibilita' di somme nel quadro
economico di ogni singolo intervento.  Entro  lo  stesso  termine  il
responsabile del procedimento provvede, verificati  e  convalidati  i
conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove  esista
la disponibilita' dei fondi, il relativo certificato di pagamento. 
    3. Dall'emissione del certificato di pagamento  si  applicano  le
disposizioni altresi' previste dall'articolo 143,  comma  1,  secondo
periodo. Relativamente agli  interessi  per  ritardato  pagamento  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 144, commi  1  e  2,
con la  previsione  che  la  mancata  emissione  del  certificato  di
pagamento  e'  causa  imputabile  alla  stazione  appaltante  laddove
sussista la relativa provvista finanziaria.