Art. 172 (a).
        Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
(( 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:   ))
    a) (( M1; ))
(( b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di     ))
(( coloro che viaggiano su veicoli di massa massima                ))
(( ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di     ))
(( posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;         ))
(( c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,        ))
(( classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di   ))
(( ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2, hanno l'obbligo di     ))
(( utilizzarli in qualsisi situazione di marcia. ))                ))
  2.  Il  conducente  e'  tenuto  ad  assicurarsi  della  persistente
efficienza (( dei dispositivi di ritenuta. ))
(( 3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di        ))
(( sicurezza:                                                      ))
(( a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia ))
(( municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;       ))
(( b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio ))
(( e sanitario in casi di interventi di emergenza;                 ))
(( c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente ))
(( riconosciuti che effettuano scorte;                             ))
(( d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in   ))
(( servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con     ))
(( conducente, durante il servizio nei centri abitati;             ))
(( e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni         ))
(( previste dall'art. 122, comma 2;                                ))
(( f) le persone che risultino, sulla base di certificazione       ))
(( rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti     ))
(( autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita'       ))
(( europee, affette da patologie particolari che costituiscono     ))
(( controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. ))
(( Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve  ))
(( recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva          ))
(( n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi   ))
(( di polizia di cui all'art. 12;                                  ))
(( g) le donne in stato di gravidanza sulla base della             ))
(( certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi   ))
(( condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle     ))
(( cinture di sicurezza.                                           ))
(( 4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano    ))
(( una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un   ))
(( sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro      ))
(( peso.                                                           ))
(( 5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i       ))
(( sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema   ))
(( di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale       ))
(( sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati da      ))
(( almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni.      ))
(( 6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri    ))
(( che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al   ))
(( trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a    ))
(( noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando ))
(( circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni  ))
(( ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano         ))
(( accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad   ))
(( anni sedici.                                                    ))
  7.  I  sistemi  di  ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
  8. Chiunque non fa uso delle (( cinture di sicurezza o dei  sistemi
di  ritenuta )) previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila.
Quando  il  mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento  del  fatto,
chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
  9.  Chiunque,  pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola
il normale funzionamento, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
  10.  Chiunque  importa  o  produce  per  la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi  commercializza  cinture  di  sicurezza  o
sistemi  di  ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  unmilione  a  lire
quattromilioni.
  11.  Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed  alla  relativa
confisca,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  89  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto per
          effetto dell'avviso di  rettifica  al  predetto  D.Lgs.  n.
          360/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 51 del 3 marzo 1994.