Art. 172 (a). Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta (( 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: )) a) (( M1; )) (( b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di )) (( coloro che viaggiano su veicoli di massa massima )) (( ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di )) (( posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi; )) (( c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, )) (( classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di )) (( ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2, hanno l'obbligo di )) (( utilizzarli in qualsisi situazione di marcia. )) )) 2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza (( dei dispositivi di ritenuta. )) (( 3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di )) (( sicurezza: )) (( a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia )) (( municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza; )) (( b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio )) (( e sanitario in casi di interventi di emergenza; )) (( c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente )) (( riconosciuti che effettuano scorte; )) (( d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in )) (( servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con )) (( conducente, durante il servizio nei centri abitati; )) (( e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni )) (( previste dall'art. 122, comma 2; )) (( f) le persone che risultino, sulla base di certificazione )) (( rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti )) (( autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' )) (( europee, affette da patologie particolari che costituiscono )) (( controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. )) (( Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve )) (( recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva )) (( n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi )) (( di polizia di cui all'art. 12; )) (( g) le donne in stato di gravidanza sulla base della )) (( certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi )) (( condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle )) (( cinture di sicurezza. )) (( 4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano )) (( una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un )) (( sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro )) (( peso. )) (( 5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i )) (( sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema )) (( di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale )) (( sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati da )) (( almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni. )) (( 6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri )) (( che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al )) (( trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a )) (( noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando )) (( circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni )) (( ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano )) (( accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad )) (( anni sedici. )) 7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. 8. Chiunque non fa uso delle (( cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta )) previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. 9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto per effetto dell'avviso di rettifica al predetto D.Lgs. n. 360/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994.