(CODICE CIVILE-art. 1725)
                             Art. 1725. 
 
                    (Revoca del mandato oneroso). 
 
  La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o
per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire  i  danni,
se e' fatta  prima  della  scadenza  del  termine  o  del  compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. 
 
  Se il mandato e'  a  tempo  indeterminato,  la  revoca  obbliga  il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo  preavviso,
salvo che ricorra una giusta causa.