Art. 173 
       (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) 
 
   1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di  adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di  applicazione,
e' cosi' modificata: 
   a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:  "2.  Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114,  paragrafo  2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1."; 
   b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso; 
   c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "11.  1.  L'autorita'
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il  Garante
per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei  compiti  ad
esso demandati per  legge,  il  Garante  esercita  il  controllo  sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione  ed  esegue  le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell'interessato all'esito  di  un  inidoneo  riscontro  alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  quando  non  e'
possibile fornire al medesimo interessato  una  risposta  sulla  base
degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1. 
2. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  10,  comma  5,  della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."; 
   d) l'articolo 12 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 173:
              - Il testo vigente dell'art. 9 della legge 30 settembre
          1993,   n.   388,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 9. - 1. L'autorita' che ha la competenza centrale
          per   la   sezione  nazionale  del  Sistema  d'informazione
          Schengen,  di  cui  all'art.  108  della Convenzione, e' il
          Ministero   dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza.  Essa e' altresi' competente per le attivita' di
          cui  agli  articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46,
          paragrafo   2,  della  Convenzione.  E'  fatto  divieto  di
          trasmettere  i  dati personali dei richiedenti l'asilo alle
          autorita'   dei   loro  Paesi  di  provenienza  o  a  parti
          contraenti che non prevedono analogo divieto.
              2.  Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
          nonche'   di   verifica,   di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 109,  110  e  114, paragrafo 2, della Convenzione,
          sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   10   della   legge
          30 settembre  1993,  n.  388,  come modificato dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art.  10.  -  1.  Per  il  funzionamento  del  Sistema
          d'informazione   Schengen   si  applicano  direttamente  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli da  94 a 101, nonche'
          quelle  di  cui  agli  articoli 112 e 113 della Convenzione
          stessa  per  quanto  concerne  le  categorie  di  dati,  le
          specifiche  finalita'  di  utilizzazione,  le autorita' che
          possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli
          stessi.
              2. (Soppresso).