ART. 173
                             (personale)

   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei servizi
idrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore del
servizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensi
dell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
 
          Note all'art. 173:
              - L'art.  12,  comma  3, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36, e' il seguente:
              «3.  Le  regioni e, compatibilmente con le attribuzioni
          previste  dai  rispettivi statuti e dalle relative norme di
          attuazione,  le  regioni  a  statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  disciplinano  forme e
          modalita'  per  il  trasferimento  ai  soggetti gestori del
          servizio  idrico  integrato del personale appartenente alle
          amministrazioni   comunali,  dei  consorzi,  delle  aziende
          speciali  e  di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi
          di  cui  all'art.  4,  comma 1,  lettera f), della presente
          legge,  alla  data  del  31 dicembre  1992. Le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono con
          legge  al  trasferimento del personale ai nuovi gestori del
          servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella
          posizione  giuridica  rivestita dal personale stesso presso
          l'ente  di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti
          di  enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili
          a  societa' private che esercitano le medesime funzioni, si
          applica,  ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 3 f
          ebbraio  1993,  n.  29,  la disciplina del trasferimento di
          azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.».
              - L'art.  31  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, e' il seguente:
              «Art.  31  (Passaggio  di  dipendenti  per  effetto  di
          trasferimento   di   attivita).   (Art.   34   del  decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 19
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998). - 1. Fatte salve
          le  disposizioni  speciali,  nel  caso  di  trasferimento o
          conferimento    di    attivita',    svolte   da   pubbliche
          amministrazioni,  enti pubblici o loro aziende o strutture,
          ad  altri  soggetti,  pubblici  o privati, al personale che
          passa  alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
          2112  del  codice  civile  e  si  osservano le procedure di
          informazione  e  di consultazione di cui all'art. 47, commi
          da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
              - L'art. 2112 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
          caso   di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso  di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il  cessionario  ed  il lavoratore conserva tutti i diritti
          che ne derivano.
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per  tutti  i  crediti che il lavoratore aveva al tempo del
          trasferimento.  Con le procedure di cui agli articoli 410 e
          411  del  codice  di  procedura  civile  il lavoratore puo'
          consentire  la  liberazione  del cedente dalle obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro.
              Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi  previsti  dai contratti collettivi
          nazionali,  territoriali ed aziendali vigenti alla data del
          trasferimento,  fino  alla  loro  scadenza, salvo che siano
          sostituiti   da   altri  contratti  collettivi  applicabili
          all'impresa  del  cessionario. L'effetto di sostituzione si
          produce   esclusivamente   fra   contratti  collettivi  del
          medesimo livello.
              Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai
          sensi  della  normativa  in  materia  di  licenziamenti, il
          trasferimento  d'azienda  non costituisce di per se' motivo
          di  licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni di
          lavoro  subiscono  una  sostanziale  modifica  nei tre mesi
          successivi  al  trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
          proprie  dimissioni  con  gli effetti di cui all'art. 2119,
          primo comma.
              Ai  fini  e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica
          organizzata,  con  o  senza scopo di lucro, preesistente al
          trasferimento  e  che conserva nel trasferimento la propria
          identita'  a  prescindere  dalla  tipologia negoziale o dal
          provvedimento  sulla  base  del  quale  il trasferimento e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento    di   parte   dell'azienda,   intesa   come
          articolazione   funzionalmente   autonoma  di  un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento.
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto  di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
          il  ramo  d'azienda  oggetto  di cessione, tra appaltante e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29,  comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276.».