Art. 173 Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999) 1. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice; g) le garanzie a carico dell'esecutore. 2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Note all'art. 173 - Il testo dell'art. 137 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 137 (Inadempimento di contratti di cottimo) - 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.” - Il testo dell'art. 125, comma 8, primo periodo, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.”