Art. 173 (a). Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate (( e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, )) e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti (( ai servizi delle strade, delle autostrade ed )) al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 90 del D.Lgs. n. 360/1993.