Art. 173 (a).
              Uso di lenti o di determinati apparecchi
                          durante la guida
  1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio  o
rinnovo  della  patente  stessa  sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni  anatomiche  o  funzionali
per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
  2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la  marcia  di
apparecchi  radiotelefonici  ovvero  di  usare  cuffie  sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate  ((  e  dei
Corpi  di  cui all'art. 138, comma 11, )) e di polizia, nonche' per i
conducenti dei veicoli adibiti ((  ai  servizi  delle  strade,  delle
autostrade  ed  ))  al  trasporto  di  persone  in  conto  terzi.  E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per  il
loro funzionamento l'uso delle mani.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 90 del D.Lgs. n. 360/1993.