Art. 173. 
Scuole  medie  annesse  ai  Convitti  nazionali  e  agli   educandati
                              femminili 
 
  1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei  Convitti  nazionali
l'istruzione  obbligatoria  e'  impartita  all'interno  dei   singoli
istituti. 
  2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali. 
  3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite  e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni  vigenti  per  le
altre scuole medie statali. 
  4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti  anche  alunni
esterni. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.