Articolo 174 
                   Uscita o esportazione illecite 
 
   1. Chiunque trasferisce all'estero cose  di  interesse  artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico,  documentale
o archivistico, nonche' quelle indicate  all'articolo  11,  comma  1,
lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza
di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni  o
con la multa da euro 258 a euro 5.165. 
   2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla  scadenza
del termine,  beni  culturali  per  i  quali  sia  stata  autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee. 
   3. Il giudice dispone la confisca delle  cose,  salvo  che  queste
appartengano a persona estranea al reato. La  confisca  ha  luogo  in
conformita' delle norme  della  legge  doganale  relative  alle  cose
oggetto di contrabbando. 
   4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.