ART. 174
            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)

   1.  Sino  all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio di nuove disposizioni attuative della sezione
terza  della  parte terza del presente decreto, si applica il decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
   2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
sentita  l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
e  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto,
nell'ambito   di   apposite   intese  istituzionali,  predispone  uno
specifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cui
all'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.