(Norme-art. 174)
                              Art. 174 
            (Rettifiche e integrazioni alla motivazione) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma  3  del  codice,  alla
redazione del testo rettificato o  integrato  provvede  la  corte  di
cassazione in camera di consiglio.  Quando  cio'  non  e'  possibile,
provvede un consigliere che  puo'  anche  essere  diverso  da  quello
precedentemente designato per la redazione della motivazione.