Art. 174 
 
 
                            (Subappalto) 
 
  1. Ferma restando  la  disciplina  di  cui  all'articolo  30,  alle
concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo. 
  2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del
contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.  Non  si
considerano  come  terzi  le  imprese  che  si  sono  raggruppate   o
consorziate per ottenere la  concessione,  ne'  le  imprese  ad  esse
collegate;  se  il  concessionario  ha  costituito  una  societa'  di
progetto, in conformita' all'articolo 184, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo  184.  In
sede di offerta gli operatori economici, che non siano  microimprese,
piccole e medie imprese, per le  concessioni  di  lavori,  servizi  e
forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma  1,  lettera  a),  indicano  una  terna  di  nominativi  di
sub-appaltatori nei seguenti casi: 
  a).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali  non  sia
necessaria una particolare specializzazione; 
  b).concessione di lavori, servizi e forniture per i  quali  risulti
possibile  reperire  sul  mercato  una   terna   di   nominativi   di
subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori  che
svolgono dette prestazioni. 
  3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma
2, l'assenza, in  capo  ai  subappaltatori  indicati,  di  motivi  di
esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente  ai
quali apposita verifica abbia dimostrato  l'esistenza  di  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80. 
  4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso
l'impianto  sotto   la   supervisione   della   stazione   appaltante
successivamente all'aggiudicazione della concessione e al piu'  tardi
all'inizio dell'esecuzione della  stessa,  il  concessionario  indica
alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti  e  rappresentanti
legali dei subappaltatori coinvolti  nei  lavori  o  nei  servizi  in
quanto noti al momento della richiesta.  Il  concessionario  in  ogni
caso  comunica  alla  stazione  appaltante  ogni  modifica  di   tali
informazioni  intercorsa   durante   la   concessione,   nonche'   le
informazioni   richieste   per   eventuali    nuovi    subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non
si applica ai fornitori. 
  5. Il  concessionario  resta  responsabile  in  via  esclusiva  nei
confronti della stazione appaltante. Il concessionario  e'  obbligato
solidalmente con  il  subappaltatore  nei  confronti  dei  dipendenti
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi
e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
  6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto  non  puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto. 
  7. Qualora la natura del contratto lo consenta,  e'  fatto  obbligo
per la stazione appaltante di  procedere  al  pagamento  diretto  dei
subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e,
per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in
caso  di  richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
comunque subordinato alla verifica della regolarita'  contributiva  e
retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso  di  pagamento
diretto il concessionario e' liberato dall'obbligazione  solidale  di
cui al comma 5. 
  8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai commi,  10,
11 e 17 dell'articolo 105.