(CODICE CIVILE-art. 1749)
                             Art. 1749. 
 
                  (( (Obblighi del preponente). )) 
 
  ((Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con  lealta'
e buona  fede.  Egli  deve  mettere  a  disposizione  dell'agente  la
documentazione necessaria relativa  ai  beni  o  servizi  trattati  e
fornire all'agente  le  informazioni  necessarie  all'esecuzione  del
contratto:  in  particolare  avvertire  l'agente,  entro  un  termine
ragionevole, non  appena  preveda  che  il  volume  delle  operazioni
commerciali  sara'  notevolmente  inferiore  a  quello  che  l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi.  Il  preponente  deve  inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. 
 
  Il  preponente  consegna  all'agente  un   estratto   conto   delle
provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese  successivo
al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto
indica gli elementi essenziali in base ai quali e'  stato  effettuato
il  calcolo  delle  provvigioni.  Entro  il   medesimo   termine   le
provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. 
 
  L'agente ha diritto di esigere  che  gli  siano  fornite  tutte  le
informazioni necessarie per verificare  l'importo  delle  provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. 
 
  E' nullo  ogni  patto  contrario  alle  disposizioni  del  presente
articolo.))