Art. 175 
                         (Forze di polizia) 
 
   1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie  ed
informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128,  e  per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto  di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3. 
   2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli  organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo  53,
comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  in   sede   di
applicazione  del  presente  codice  possono   essere   ulteriormente
trattati  se   ne   e'   verificata   l'esattezza,   completezza   ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11. 
   3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                        "Art. 10 (Controlli) 
 
   1. Il controllo sul Centro elaborazione  dati  e'  esercitato  dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti. 
   2. I dati e le informazioni conservati negli  archivi  del  Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle  fonti  originarie  indicate
nel primo comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni,  o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne  da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 
   3. La persona alla quale  si  riferiscono  i  dati  puo'  chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la  loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano  trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di  regolamento,  la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
   4.  Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica  al
richiedente,  non   oltre   trenta   giorni   dalla   richiesta,   le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere  sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni  od  operazioni  a  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali. 
   5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati  personali
che lo riguardano, trattati  anche  in  forma  non  automatizzata  in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti  necessari  e  di  ordinare  la  rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.". 
 
          Nota all'art. 175:
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 marzo
          2001,  n.  128 (Interventi legislativi in materia di tutela
          della sicurezza dei cittadini):
              «Art.  21.  -  1. Ai fini di cui all'art. 6 della legge
          10 aprile  1981,  n.  121, le Forze di polizia conferiscono
          senza  ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza,  istituito  dall'art.  8  della
          medesima  legge, le notizie e le informazioni acquisite nel
          corso  delle  attivita'  di  prevenzione  e repressione dei
          reati e di quelle amministrative.
              2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Ministro
          dell'interno,  di concerto con il Ministro della giustizia,
          stabilisce,  ad  integrazione  di  quanto gia' disposto dal
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   3 maggio   1   982,   n.   378,  e  successive
          modificazioni,  le  modalita'  tecniche  con  le quali deve
          essere  assicurata  l'immissione uniforme negli archivi del
          Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative
          e  documenti  prodotti  dalle  Forze  di polizia e dei dati
          essenziali  delle  altre  notizie  qualificate di reato. II
          regolamento  stabilisce  altresi' le modalita' con le quali
          assicurare  che,  fermo  restando il disposto dell'art. 326
          del  codice  penale  e  dell'art.  12 della legge 10 aprile
          1981,   n.   121,   la   consultazione  dei  dati  e  delle
          informazioni  conferiti  al  Centro  elaborazione  dati del
          Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalita'
          tali  da  rendere  certe,  anche  mediante  l'uso  di firme
          digitali  e  chiavi biometriche, le identita' di coloro che
          hanno    originato    l'atto,    che    hanno    provveduto
          all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.
              3.  Il  Centro elaborazione dati del Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  puo'  attivare  connessioni  con altri
          centri  di  elaborazione  dati, pubblici e privati, i quali
          sono  tenuti  ad  assicurare,  al  personale autorizzato ed
          esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati
          contrattuali  utili  per  la  completa  identificazione dei
          titolari  di  rapporti  con  enti e societa' di gestione di
          pubblici  servizi  e  per  la conoscenza di dati essenziali
          sulla tipologia di servizio prestato.
              4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  n.  378  del  1982,  nei  limiti  in cui i dati
          immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114
          e  329 del codice di procedura penale, la consultazione del
          contenuto  delle  informazioni e dei documenti secretati e'
          riservata  ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati,
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno  su  proposta del
          Direttore   generale  della  pubblica  sicurezza,  tra  gli
          appartenenti   alla   Polizia   di   Stato,   all'Arma  dei
          carabinieri,  al  Corpo della Guardia di finanza e al Corpo
          forestale  dello  Stato,  che siano assegnati ai servizi di
          polizia  giudiziaria  di  cui  all'art.  56  del  codice di
          procedura   penale   o  che  prestino  servizio  presso  la
          Direzione  investigativa  antimafia o la Direzione centrale
          per  i  servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali
          della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma dei carabinieri che
          svolgono  istituzionalmente  attivita' investigativa per il
          contrasto dell'eversione e del terrorismo.
              5.  I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria
          autorizzati    ad   accedere   ai   dati   secretati   sono
          tempestivamente  comunicati dal Dipartimento della pubblica
          sicurezza  alle procure della Repubblica presso i tribunali
          territorialmente competenti.
              6.  Per  le  violazioni  delle  disposizioni  di cui ai
          precedenti  commi  si  osservano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».