Art. 175.
                  Svolgimento quotidiano del lavoro

  1.  Il  lavoratore,  ha  diritto  ad  una  interruzione  della  sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
  2.   Le   modalita'  di  tali  interruzioni  sono  stabilite  dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
  3.   In   assenza  di  una  disposizione  contrattuale  riguardante
l'interruzione  di  cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad   una   pausa   di  quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di
applicazione continuativa al videoterminale.
  4.  Le  modalita'  e  la  durata  delle interruzioni possono essere
stabilite   temporaneamente  a  livello  individuale  ove  il  medico
competente ne evidenzi la necessita'.
  5.   E'   comunque  esclusa  la  cumulabilita'  delle  interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6.  Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di  attesa  della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati,  a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7.  La  pausa  e'  considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario  di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno
di  accordi  che  prevedono  la  riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.