(Norme-art. 175)
                              Art. 175 
               (Determinazione del giudice di rinvio) 
  1. Per determinare ai fini del  giudizio  di  rinvio  la  corte  di
appello, la corte di assise di appello,  la  corte  di  assise  o  il
tribunale piu' vicino, si tiene  conto  della  distanza  chilometrica
ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del  distretto
o, rispettivamente, del circolo o del circondario.