Art. 175 
 
 
      (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) 
 
  1.  Le  concessioni  possono  essere  modificate  senza  una  nuova
procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state espressamente  previste  nei  documenti  di  gara  iniziali  in
clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata,  la
natura delle eventuali modifiche, nonche' le  condizioni  alle  quali
possono  essere  impiegate.  Tali  clausole  non  possono   apportare
modifiche che alterino la natura generale della concessione. In  ogni
caso le medesime clausole non  possono  prevedere  la  proroga  della
durata della concessione; 
  b) per lavori o servizi supplementari da parte  del  concessionario
originario che si sono resi  necessari  e  non  erano  inclusi  nella
concessione iniziale, ove un cambiamento  di  concessionario  risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali  il  rispetto  dei
requisiti   di    intercambiabilita'    o    interoperativita'    tra
apparecchiature, servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito
della concessione iniziale e comporti per la stazione  appaltante  un
notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi; 
  c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 
  1) la necessita' di modifica derivi da circostanze che una stazione
appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; 
  2) la modifica non alteri la natura generale della concessione; 
  d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la  stazione
appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di
una delle seguenti circostanze: 
  1) una clausola di revisione in conformita' della lettera a); 
  2)  al  concessionario  iniziale  succeda,  in  via  universale   o
particolare,  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,  comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un  altro  operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione  qualitativa  stabiliti
inizialmente, purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali
al contratto e non sia  finalizzato  ad  eludere  l'applicazione  del
presente codice, fatta salva  l'autorizzazione  del  concedente,  ove
richiesta sulla base della regolamentazione di settore; 
  3) nel caso in cui la stazione appaltante si  assuma  gli  obblighi
del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori; 
  e) se le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore,  non  sono
sostanziali ai sensi del comma 7. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b)  e  c),  per  le
concessioni aggiudicate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui  all'allegato
II, l'eventuale aumento di valore, anche  in  presenza  di  modifiche
successive, non puo' eccedere complessivamente il 50  per  cento  del
valore  della  concessione  iniziale,  inteso   come   valore   quale
risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi  o
delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche  successive  non
sono intese ad aggirare il presente codice. 
  3. Le stazioni appaltanti  che  hanno  modificato  una  concessione
nelle situazioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  pubblicano,
conformemente a quanto disposto dall'articolo  72,  un  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di
cui all'allegato XXV. 
  4. Le concessioni possono essere modificate senza necessita' di una
nuova procedura di aggiudicazione, ne' di verificare se le condizioni
di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica
e' al di sotto di entrambi i valori seguenti: 
  a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); 
  b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 
  5. La modifica di cui al  comma  4  non  puo'  alterare  la  natura
generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive,  il
valore e' accertato sulla base del  valore  complessivo  netto  delle
successive modifiche. 
  6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b)
e c), 2 e 4 il valore aggiornato e' il valore di  riferimento  quando
la  concessione  prevede  una  clausola  di  indicizzazione.  Se   la
concessione non prevede una clausola  di  indicizzazione,  il  valore
aggiornato  e'  calcolato  tenendo  conto  dell'inflazione  calcolata
dall'ISTAT. 
  7. La modifica di una concessione  durante  il  periodo  della  sua
efficacia e' considerata sostanziale, quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto  originariamente  pattuito.  In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4,  una  modifica  e'  considerata
sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
  a)  la  modifica  introduce  condizioni  che,  ove  originariamente
previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
quelli  inizialmente  selezionati  o  l'accettazione  di   un'offerta
diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore
partecipazione alla procedura di aggiudicazione; 
  b) la modifica altera l'equilibrio economico  della  concessione  a
favore del concessionario in  modo  non  previsto  dalla  concessione
iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione  della
concessione; 
  d) se un nuovo concessionario sostituisce quello  cui  la  stazione
appaltante aveva inizialmente  aggiudicato  la  concessione  in  casi
diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 
  8. Una nuova procedura di  aggiudicazione  di  una  concessione  e'
richiesta per modifiche delle condizioni di una  concessione  durante
il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi  1
e 4.