(CODICE CIVILE-art. 1750)
                             Art. 1750. 
 
               (( (Durata del contratto o recesso). )) 
 
  ((Il contratto di agenzia  a  tempo  determinato  che  continui  ad
essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine
si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 
 
  Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti puo' recedere dal contratto stesso dandone preavviso  all'altra
entro un termine stabilito. 
 
  Il termine di preavviso non puo' comunque essere  inferiore  ad  un
mese per il primo anno di durata del contratto, a  due  mesi  per  il
secondo anno iniziato, a tre mesi  per  il  terzo  anno  iniziato,  a
quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a
sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. 
 
  Le parti  possono  concordare  termini  di  preavviso  di  maggiore
durata, ma il preponente non puo' osservare un  termine  inferiore  a
quello posto a carico dell'agente. 
 
  Salvo diverso accordo tra le parti,  la  scadenza  del  termine  di
preavviso  deve  coincidere  con  l'ultimo   giorno   del   mese   di
calendario.)) 
                                                               ((81)) 
 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio  1990,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1994".