(CODICE CIVILE-art. 1751 bis)
                           Art. 1751-bis. 
 
                     (Patto di non concorrenza). 
 
  Il patto che limita la concorrenza da  parte  dell'agente  dopo  lo
scioglimento  del  contratto  deve  farsi  per  iscritto.  Esso  deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per
i quali era stato concluso il contratto di agenzia e  la  sua  durata
non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. 
 
  ((L'accettazione  del  patto  di  non  concorrenza   comporta,   in
occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente
commerciale  di  una  indennita'   di   natura   non   provvigionale.
L'indennita' va commisurata alla durata, non  superiore  a  due  anni
dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia
e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita'
in base ai parametri di cui al precedente periodo  e'  affidata  alla
contrattazione tra le parti  tenuto  conto  degli  accordi  economici
nazionali  di  categoria.  In  difetto  di  accordo  l'indennita'  e'
determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 
    1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in  pendenza
di contratto ed alla loro incidenza sul volume  d'affari  complessivo
nello stesso periodo; 
    2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 
    3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 
    4) all'esistenza o meno del vincolo  di  esclusiva  per  un  solo
preponente)). ((128a)) 
                                                                 (81) 
 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio  1990,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1994". 
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AGGIORNAMENTO (128a) 
  La L. 29 dicembre 2000, n. 422 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente
agli agenti che esercitano  in  forma  individuale,  di  societa'  di
persone o di societa' di capitali con un  solo  socio,  nonche',  ove
previsto da accordi economici nazionali di categoria, a  societa'  di
capitali  costituite  esclusivamente  o  prevalentemente  da   agenti
commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1  acquistano  efficacia
dal 1° giugno 2001".