(CODICE CIVILE-art. 1754)
                             Art. 1754. 
 
                            (Mediatore). 
 
  E' mediatore colui che mette in relazione due o piu' parti  per  la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna  di  esse  da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.