(CODICE CIVILE-art. 1757)
                             Art. 1757. 
 
        (Provvigione nei contratti condizionali o invalidi). 
 
  Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva,  il  diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. 
 
  Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva,  il  diritto
alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. 
 
  La disposizione del comma precedente si  applica  anche  quando  il
contratto  e'  annullabile  o  rescindibile,  se  il  mediatore   non
conosceva la causa d'invalidita'.