Art. 1757.
(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).
Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto
alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il
contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non
conosceva la causa d'invalidita'.