Art. 176 
 
               Provvedimenti in casi di somma urgenza 
 
                   (art. 147, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. In circostanze di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, il soggetto  fra  il  responsabile  del  procedimento  e  il
tecnico   che   si   reca   prima   sul   luogo,    puo'    disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175
la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro  o
comunque  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo   stato   di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. 
    2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere  affidata
in forma diretta ad uno o piu' operatori  economici  individuati  dal
responsabile del procedimento o dal tecnico. 
    3.   Il   prezzo   delle   prestazioni   ordinate   e'   definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di  preventivo  accordo
si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5. 
    4. Il responsabile del procedimento o il  tecnico  compila  entro
dieci  giorni  dall'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  una  perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale  di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede  alla  copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori. 
    5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per  motivi  di  somma
urgenza  non  riporti  l'approvazione  del  competente  organo  della
stazione  appaltante,  si  procede  alla  liquidazione  delle   spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.