Art. 176 (a).
       Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
                e sulle strade extraurbane principali
  1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade  di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
    a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche  all'altezza  dei  varchi,  nonche' percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
    b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta  di
emergenza,  fatta  eccezione  per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
    c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza  se  non  per
arrestarsi o riprendere la marcia;
    d)  circolare  sulle corsie di variazione di velocita' se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
  2. E' fatto obbligo:
    a) di impegnare la corsia di accelerazione per  immettersi  sulla
corsia  di  marcia,  nonche'  di  dare  la  precedenza  ai veicoli in
circolazione su quest'ultima corsia;
    b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia  di  destra,  immettendosi  quindi  nell'apposita  corsia   di
decelerazione sin dal suo inizio;
    c)  di  segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154
il cambiamento di corsia.
  3. In occasione  di  arresto  della  circolazione  per  ingorghi  o
comunque  per  formazione  di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta  di  emergenza  o
non  sia  sufficiente  alla  circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima  corsia  di  destra  devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra.
  4.  In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada  a  partire
dal  cartello  di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
  5. Sulle carreggiate, sulle  rampe  e  sugli  svincoli  e'  vietato
sostare  o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza  del  veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo  possibile  sulla  corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia,  evitando  comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
  6.  La  sosta  d'emergenza  non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza  stessa  e  non  deve,  comunque,
protrarsi  oltre  le  tre  ore.  Decorso tale termine il veicolo puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 175, (( comma 10 )) .
  7.  Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso  di  visibilita'  limitata,  devono  sempre
essere  tenute  accese  le  luci  di  posizione,  nonche'  gli  altri
dispositivi prescritti (( dall'art. 153, ))
(( comma 5 )) .                                                    ))
  8.  Qualora  la  natura  del  guasto  renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la  sosta  di  emergenza  o  sulla  piazzola
d'emergenza,  oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti  privi  di  tali  appositi  spazi,  deve   essere   collocato,
posteriormente  al  veicolo  e  alla  distanza  di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo  incombe  al
conducente  durante  la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in  ogni  altro  caso  di   limitata   visibilita',   qualora   siano
inefficienti le luci di posizione.
  9.  Nelle  autostrade  con  carreggiate  a tre o piu' corsie, salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti  al
trasporto  merci,  la  cui  massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli  o  complessi  veicolari  di  lunghezza  totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
  10.  Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo  nella  stessa
corsia.
  11.  Sulle  autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato,  devono  arrestarsi
in    corrispondenza    delle    apposite   barriere,   eventualmente
incolonnandosi  secondo  le  indicazioni  date   dalle   segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo
le modalita' e le tariffe vigenti.
  12.  I  conducenti  dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche' muniti di specifica  autorizzazione  dell'ente  proprietario,
sono  esentati,  quando  sussistano  effettive  esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare:
    a) la manovra di inversione del senso di marcia;
    b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
    c) il traino dei veicoli in avaria.
  13. I conducenti di cui al comma 12,  nell'effettuare  le  manovre,
che  devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in  funzione  sui  veicoli  il  dispositivo  supplementare  di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
  14.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i  conducenti  degli  autoveicoli  e
motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  delle
autoambulanze, che tengano in funzione il  dispositivo  supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
  15.  Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
  16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo  di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto  al  titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per  la  classe  del
suo  veicolo.  All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla
stazione di entrata.
  17.  Chiunque  transita  senza  fermarsi  in  corrispondenza  delle
stazioni,  creando  pericolo  per  la  circolazione,  nonche'  per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere  qualsiasi
atto  al  fine  di  eludere  in  tutto  o  in  parte il pagamento del
pedaggio,  e'  soggetto,  salvo  che il fatto costituisca reato, alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
  18.  Parimenti  il  conducente  che  circola  sulle  autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,  ovvero
che  non  l'abbia  superata  con  esito  favorevole, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila  a  lire  ottocentomila.  E'  sempre  disposto  il fermo
amministrativo del  veicolo  che  verra'  restituito  al  conducente,
proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita  di  revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214.
  19.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il  fatto  sia  commesso  sulle  carreggiate,  sulle  rampe  o  sugli
svincoli,  e'  punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire unmilione.
  20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere (( b), c) e
d) )) ,  e  dei  ((  commi  6  e  7  ))  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  22. Dall'accertamento del reato per la violazione  del  divieto  di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei a ventiquattro mesi, secondo le disposizioni di cui al  capo  II,
sezione  II,  del  titolo  VI.  Quando  si tratti di violazione delle
disposizioni  del  comma  1,  lettere  c)   e   d),   alla   sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
due a sei mesi.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 92 del D.Lgs. n. 360/1993.