Art. 176 
 
 
(Cessazione,  revoca  d'ufficio,  risoluzione  per  inadempimento   e
                              subentro) 
 
  1. La concessione cessa quando: 
  a)  il  concessionario  avrebbe  dovuto  essere  escluso  ai  sensi
dell'articolo 80; 
  b)  la  stazione  appaltante  ha   violato   con   riferimento   al
procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione  europea  come
accertato dalla Corte  di  Giustizia  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto  una
nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo  175,  comma
8. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  non  si  applicano  i  termini
previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda  da  vizio  non
imputabile al concessionario si applica il comma 4. 
  4. Qualora la  concessione  sia  risolta  per  inadempimento  della
amministrazione  aggiudicatrice  ovvero   quest'ultima   revochi   la
concessione  per   motivi   di   pubblico   interesse   spettano   al
concessionario: 
  a) il valore delle opere realizzate piu' gli  oneri  accessori,  al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera  non  abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario; 
  b) le penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da  sostenere  in
conseguenza della risoluzione; 
  c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero  del
valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari  della
gestione operativa previsti nel piano economico finanziario  allegato
alla concessione, 
  5. Le somme di cui al comma 4 sono  destinate  prioritariamente  al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo  185,  limitatamente
alle obbligazioni emesse successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e sono indisponibili da  parte  di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 
  6. L'efficacia della revoca della concessione  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4. 
  7.  Qualora  la  concessione  sia  risolta  per  inadempimento  del
concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. 
  8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di  una  concessione
per  cause  imputabili  al  concessionario,  la  stazione  appaltante
comunica per iscritto al  concessionario  e  agli  enti  finanziatori
l'intenzione di risolvere il rapporto.  Gli  enti  finanziatori,  ivi
inclusi i titolari di  obbligazioni  e  titoli  analoghi  emessi  dal
concessionario,  entro   novanta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, indicano un operatore economico,  che  subentri  nella
concessione,   avente   caratteristiche   tecniche   e    finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli
atti in forza  dei  quali  la  concessione  e'  stata  affidata,  con
riguardo allo stato di  avanzamento  dell'oggetto  della  concessione
alla data del subentro. 
  9. L'operatore economico subentrante  deve  assicurare  la  ripresa
dell'esecuzione   della   concessione    e    l'esatto    adempimento
originariamente  richiesto  al  concessionario  sostituito  entro  il
termine   indicato   dalla   stazione   appaltante.    Il    subentro
dell'operatore economico ha effetto dal momento in  cui  la  stazione
appaltante vi presta il consenso. 
  10. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma  1,  lettera
d),  la  sostituzione  del  concessionario  e'  limitata   al   tempo
necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara. 
 
          Note all'art. 176 
              -  Si  riporta  l'articolo   258   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 258 
              (ex articolo 226 del TCE) 
              La Commissione, quando  reputi  che  uno  Stato  membro
          abbia mancato a uno degli  obblighi  a  lui  incombenti  in
          virtu' dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
          dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
          osservazioni. 
              Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
          nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la
          Corte di giustizia dell'Unione europea.". 
              - Si riporta l'articolo 21-nonies della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              "Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) 
              1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          diciotto mesi dal momento dell'adozione  dei  provvedimenti
          di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
              2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti  sulla
          base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false o mendaci per effetto di condotte costituenti  reato,
          accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
          annullati dall'amministrazione anche dopo la  scadenza  del
          termine di diciotto mesi di cui al  comma  1,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". 
              - Si riporta l'articolo 1453 del Codice civile: 
              "Art.   1453   (Risolubilita'   del    contratto    per
          inadempimento) 
              Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno
          dei contraenti non adempie  le  sue  obbligazioni,  l'altro
          puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o  la  risoluzione
          del contratto, salvo, in ogni  caso,  il  risarcimento  del
          danno. 
              La risoluzione puo' essere domandata  anche  quando  il
          giudizio e' stato promosso per ottenere  l'adempimento;  ma
          non puo'  piu'  chiedersi  l'adempimento  quando  e'  stata
          domandata la risoluzione. 
              Dalla data della domanda di risoluzione  l'inadempiente
          non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.".