ART. 177
                       (campo di applicazione)

   1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti  e  la  bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle
direttive  comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli
usati,  sulle  batterie  esauste,  sui  rifiuti  di  imballaggio, sui
policlorobifenili  (PCB),  sulle  discariche, sugli inceneritoti, sui
rifiuti  elettrici  ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli
fuori  uso,  sui  rifiuti  sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Sono    fatte    salve   disposizioni   specifiche,   particolari   o
complementari,  conformi  ai  principi  di  cui alla parte quarta del
presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i rispettivi
ordinamenti    alle    disposizioni   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema  contenute  nella  parte  quarta del presente decreto
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.