Art. 177 (Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore) 1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di deferire a un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto. 2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giuri' il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa. 3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale. 4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale. 5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giuri', il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.