(Norme-art. 177)
                              Art. 177 
           (Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore) 
  1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di
deferire a un giuri' d'onore il  giudizio  sulla  verita'  del  fatto
s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la
nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto. 
  2. Nel  deferire  il  giudizio  previsto  dal  comma  1,  le  parti
interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto
al risarcimento e alla riparazione, possono demandare  al  giuri'  il
relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa. 
  3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina  dei  componenti
il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale. 
  4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina  dei  componenti
il giuri' puo' essere fatta da associazioni  legalmente  riconosciute
come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in
appositi albi formati  dalle  stesse  associazioni  e  approvati  dal
presidente del tribunale. 
  5. Se vengono a mancare per qualunque  causa  tutti  o  alcuni  dei
componenti il giuri', il presidente del tribunale o  le  associazioni
provvedono alla loro sostituzione.