Art. 177 
 
Esenzioni  dall'imposta  municipale  propria-IMU   per   il   settore
                              turistico 
 
  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima   rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili
degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate. 
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  205,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.