(CODICE CIVILE-art. 177)
                              Art. 177. 
 
                    ((Oggetto della comunione.)) 
 
  ((Costituiscono oggetto della comunione: 
    a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o  separatamente
durante il matrimonio, ad  esclusione  di  quelli  relativi  ai  beni
personali; 
    b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti  e
non consumati allo scioglimento della comunione; 
    c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; 
    d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo  il
matrimonio. 
 
  Qualora si tratti  di  aziende  appartenenti  ad  uno  dei  coniugi
anteriormente al matrimonio ma  gestite  da  entrambi,  la  comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi)).