ART. 178
                             (finalita)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti  costituisce  attivita' di pubblico
interesse  ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente decreto
al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
   2.  I  rifiuti  devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo
per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
    a)  senza  determinare  rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
    b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
    c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
   3. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi
di    precauzione,    di   prevenzione,   di   proporzionalita',   di
responsabilizzazione  e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni   da   cui  originano  i  rifiuti,  nel  rispetto  dei  principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento
al  principio  comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione
dei  rifiuti  e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicita' e trasparenza.
   4.  Per conseguire le finalita' e gli obiettivi della parte quarta
del  presente  decreto,  lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e le funzioni di rispettiva
competenza  in  materia  di  gestione dei rifiuti in conformita' alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando
ogni   opportuna  azione  ed  avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante
accordi,   contratti   di   programma  o  protocolli  d'intesa  anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4 costituiscono, altresi', un
sistema  compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente  agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche,  i  sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti  direttamente  o  indirettamente le materie ambientali, con
particolare  riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri
e  con  le  modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e
nel  rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa'  dell'informazione,  previste  dalle direttive comunitarie e
relative  norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge
21 giugno 1986, n. 317.
 
          Nota all'art. 178:
              - La  legge  21  giugno  1986, n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca:
              "Procedura  d'informazione  nel  settore  delle norme e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  n.  98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n.
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998".