Art. 178.
          Documenti di viaggio per trasporti professionali
              con veicoli non muniti di cronotachigrafo
  1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio  e
le  copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'art. 12.
  2.  I  libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio  di  cui  al  regolamento  devono  essere  esibiti,  per  il
controllo,  ai  funzionari  della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
  3. Il conducente che supera i periodi di  guida  prescritti  o  non
osserva  i  periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero  non  osserva  i  periodi  di  riposo  prescritti  ovvero   e'
sprovvisto  del libretto individuale di controllo o dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui  al
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  lire  centomila  a  lire  quattrocentomila. La stessa
sanzione  si  applica  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non
osservano le dette prescrizioni.
  4.  Chiunque  non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il
libretto individuale  di  controllo  o  l'estratto  del  registro  di
servizio  o  copia  dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.
  5.  Per  le  violazioni  alle  norme  di  cui  al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al  quale  la  violazione  si
riferisce,  e'  obbligata  in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma dovuta.
  6. L'impresa che, nell'esecuzione dei  trasporti,  non  osserva  le
disposizioni  contenute  nel  regolamento  e  non  tiene  i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o  alterati  e'  soggetta
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire  ottocentomila  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
  7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entita'  e  frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre  nella  sospensione,  per  un
periodo   da   uno  a  tre  mesi,  dell'autorizzazione  al  trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida da parte dell'autorita'  competente  a  regolarizzare  nel
termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
  8.  Qualora  l'impresa,  malgrado il provvedimento adottato a norma
del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri
servizi  di  trasporto,  incorre  nella revoca dell'autorizzazione al
trasporto.
  9. Le stesse sanzioni si  applicano  alle  imprese  che  effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
  10.  Le  sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi
7,  8  e  9,  sono  adottate   dall'autorita'   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione.
  11.  Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide  entro
sessanta giorni.