Art. 178. Accesso alle classi successive alla prima 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177. 2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.