Art. 178 
 
 
(Norme in materia di concessioni autostradali  e  particolare  regime
                            transitorio) 
 
  1. Per le concessioni autostradali che, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente codice, siano scadute,  il  concedente,  che  non
abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione  del  bando  di
gara per  l'affidamento  della  concessione,  secondo  le  regole  di
evidenza  pubblica  previste  dal  presente   codice,   nel   termine
perentorio di  sei  mesi  dalla  predetta  data,  ferma  restando  la
possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.  Fatto
salvo quanto previsto per  l'affidamento  delle  concessioni  di  cui
all'articolo 5 del presente  codice,  e'  vietata  la  proroga  delle
concessioni autostradali. 
  2.  I  reciproci   obblighi,   per   il   periodo   necessario   al
perfezionamento della procedura di cui al  comma  1,  sono  regolati,
sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 
  3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene
nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in  vigore  del
presente   codice,   il   concedente   avvia   la    procedura    per
l'individuazione del concessionario  subentrante,  mediante  gara  ad
evidenza pubblica, in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
codice, ferma restando la possibilita' di  affidamento  in  house  ai
sensi  dell'articolo  5.  Ove  suddetto  termine  sia   inferiore   a
ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice,
la procedura di gara viene indetta nel piu' breve tempo possibile, in
modo da evitare soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori. 
  4. Il concedente  avvia  le  procedure  ad  evidenza  pubblica  per
l'affidamento della nuova concessione autostradale entro  il  termine
di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della  concessione  in
essere, ferma restando la possibilita' di  affidamento  in  house  ai
sensi dell'articolo 5. 
  5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di
scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato
a proseguire nell'ordinaria  amministrazione  fino  al  trasferimento
della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma
2. 
  6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della
concessione, effettua,  in  contraddittorio  con  il  concessionario,
tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo
dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini  e
le occorrenti modificazioni dello stato  dei  luoghi  in  conformita'
degli impegni assunti convenzionalmente. 
  7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia' eseguito  e
non  ancora  ammortizzate  alla  scadenza   della   concessione,   il
concessionario uscente ha diritto ad  un  indennizzo  di  tali  poste
dell'investimento,  da  parte  del   subentrante,   pari   al   costo
effettivamente sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  dei  beni
reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal  bilancio  di
esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e  delle
variazioni eseguite ai  fini  regolatori.  L'importo  del  valore  di
subentro e' a carico del concessionario subentrante. 
  8. Per le concessioni autostradali il rischio di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico.
L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle  convenzioni  da
sottoscrivere un parere preventivo all'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti.