(CODICE CIVILE-art. 1784)
                             Art. 1784. 
 
          (Responsabilita' per le cose portate in albergo). 
 
  L'albergatore risponde  della  sottrazione,  della  perdita  o  del
deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo  e  a  lui
non consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila. 
 
  La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: 
    1) se il danno e' imputabile a colpa grave sua, dei membri  della
sua famiglia o dei suoi ausiliari; 
    2) se egli ha rifiutato di  ricevere  in  custodia  le  cose  del
cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di  rifiuto
l'eccessivo   valore   della   cosa   relativamente    all'importanza
dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacita' dei
locali. 
 
  In ogni caso l'albergatore e' esente da responsabilita',  se  prova
che la sottrazione, la perdita o  il  deterioramento  sono  dovuti  a
colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di  coloro
che  lo  visitano  o  l'accompagnano,  oppure  se  la  perdita  o  il
deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio  della  cosa,  o  a
caso fortuito. 
 
  E'  nullo  ogni  patto  tendente  a  escludere  o  a  diminuire  la
responsabilita' prevista dai commi precedenti.