ART. 179
          (criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente
la  prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei
rifiuti, in particolare mediante:
    a)  lo  sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu'
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
    b)  la  messa  a  punto  tecnica  e  l'immissione  sul mercato di
prodotti  concepiti  in  modo  da non contribuire o da contribuire il
meno  possibile,  per  la  loro  fabbricazione, il loro uso o il loro
smaltimento,  ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti
e i rischi di inquinamento;
    c)  lo  sviluppo  di  tecniche  appropriate per l'eliminazione di
sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti al fine di favorirne il
recupero.
   2.  Nel  rispetto  delle  misure prioritarie di cui al comma 1, le
pubbliche   amministrazioni  adottano,  inoltre,  misure  dirette  al
recupero  dei  rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni
altra  azione  intesa  a  ottenere  materie prime secondarie, nonche'
all'uso di rifiuti come fonte di energia.