Art. 179 (a).
                           Cronotachigrafo
  1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con  le
caratteristiche  e  le  modalita' d'impiego stabilite nel regolamento
CEE n. 3821/85 (b), nei casi previsti dal regolamento stesso.
  2.  Chiunque   circola   con   un   autoveicolo   non   munito   di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con
autoveicolo  munito  di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti a quelle  fissate  nel  regolamento  o  non  funzionante,
oppure  non  inserisce  il  foglio di registrazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  unmilione
a  lire  quattromilioni.  La  sanzione  amministrativa  pecuniaria e'
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi  la  manomissione  dei
sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
  3.  Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose  che  mette   in   circolazione   un   veicolo   sprovvisto   di
cronotachigrafo  e  dei  relativi  fogli di registrazione, ovvero con
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
  4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui  al  comma  3,  l'ufficio  provinciale  della  Direzione
generale   della   M.C.T.C.  applica  la  sanzione  accessoria  della
sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al  veicolo  con
il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
  5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della  licenza  o  dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una  sola
volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave.
  6.  Per  le  violazioni  di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere  comunicate  all'ufficio  provinciale  della  Direzione
generale   della   M.C.T.C.   presso  il  quale  il  veicolo  risulta
immatricolato.
  7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai  commi
precedenti,   il   funzionario   o   l'agente  che  ha  accertato  la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il  conducente  con  annotazione  sul  verbale  a
regolarizzare  la  strumentazione  entro  un termine di dieci giorni.
Qualora il conducente ed il titolare della licenza od  autorizzazione
non  siano  la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data
di ricezione della  notifica  del  verbale,  da  effettuare  al  piu'
presto.
  8.  Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16  del
regolamento CEE n. 3821/85 (b) , e' disposto, in caso di circolazione
del  veicolo,  il (( fermo )) amministrativo dello stesso. Il veicolo
verra' restituito dopo un mese  al  proprietario  o  all'intestatario
della carta di circolazione.
  9.  Alla  violazione  di  cui  al  comma  2  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione  II,
del titolo VI.
  10.  Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727,
sono abrogati (c). Per le restanti  norme  della  legge  13  novembre
1978,  n.  727,  e  successive  modificazioni  (c),  si  applicano le
disposizioni del titolo VI. Nel caso di  accertamento  di  violazioni
alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 3, il verbale deve essere
inviato all'ufficio metrico provinciale per le  necessarie  verifiche
del  ripristino  della  regolarita' di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 94 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)    Il    regolamento    n.   3821/85/CEE,   relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita'  europee  n.  L370  del  31  dicembre   1985,   e
          successivamente modificato dal regolamento n.  3314/90/CEE,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L318  del  17  novembre  1990,  e  dal  regolamento  n.
          3572/90/CEE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee  n.  L353 del 17 dicembre 1990. Il testo
          dell'art. 16 del citato regolamento e' il seguente:
             "Art. 16. - 1. In caso  di  guasto  o  di  funzionamento
          difettoso  dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo
          riparare da un  installatore  in  un'officina  autorizzata,
          appena le circostanze lo consentono.
             Se il ritorno alla sede puo' essere effettuato solo dopo
          un  periodo  superiore  ad  una  settimana  a decorrere dal
          giorno del guasto o della constatazione  del  funzionamento
          difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il
          percorso.
             Gli  stati  membri  possono  prevedere  nel quadro delle
          disposizioni di cui all'articolo 19,  la  facolta'  per  le
          autorita'  competenti  di  vietare  l'uso del veicolo per i
          casi in cui non si ripari  il  guasto  o  il  funzionamento
          difettoso alle condizioni sopra stabilite.
             2.  Durante  il  periodo  del guasto o del funzionamento
          difettoso dell'apparecchio, i conducenti  devono  riportare
          le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in
          cui     non     sono    piu'    correttamente    registrati
          dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di  registrazione,
          oppure  su  un  foglio  ad  hoc  da  accludere al foglio di
          registrazione".
             (c) Si riporta il testo degli articoli 15, 16 e 20 della
          legge n.   727/1978  (Attuazione  del  regolamento  CEE  n.
          1463/70  del  20  luglio 1970, e successive modificazioni e
          integrazioni, relativo alla  istituzione  di  uno  speciale
          apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi
          temporali  nel  settore  dei trasporti su strada), abrogati
          dal presente codice:
             "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei
          casi prescritti, di  cronotachigrafi  CEE  e  dei  relativi
          fogli  di  registrazione, e' soggetto, per ogni veicolo cui
          la violazione si riferisce,  alla  sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma da lire settantacinquemila a
          lire centocinquantamila".
             "Art.  16.  -  Il  datore  di  lavoro,  che   mette   in
          circolazione   veicoli   senza   che   siano  osservate  le
          disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento CEE  n.
          1463/70,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire   trentamila   a   lire
          sessantamila.
             Alla  stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche
          i membri dell'equipaggio che circolano in violazione  degli
          obblighi  di  cui  all'articolo 15 del predetto regolamento
          CEE.
             Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono  raddoppiate
          nel   caso   che   l'infrazione   riguardi   i   sigilli  o
          l'alterazione del cronotachigrafo".
             "Art. 20. - Le sanzioni  amministrative  previste  dalla
          presente   legge  sono  applicate  con  l'osservanza  delle
          disposizioni previste negli articoli da 3 a 9  della  legge
          24 dicembre 1975, n. 706.
             Il  rapporto  previsto  dall'articolo  7  della predetta
          legge deve essere presentato:
              alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli
          15, 17, 18 e 19 della presente legge;
              agli  uffici  provinciali  metrici  e  del  saggio  dei
          metalli  preziosi,  per  le violazioni di cui agli articoli
          12, 13, 14 e 16.
             E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove  i
          fatti  che  concretano  le  infrazioni di cui ai precedenti
          articoli costituiscano reato".