Art. 179 (a). Cronotachigrafo 1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85 (b), nei casi previsti dal regolamento stesso. 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. 5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave. 6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu' presto. 8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85 (b) , e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il (( fermo )) amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. 9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati (c). Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni (c), si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 94 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) Il regolamento n. 3821/85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L370 del 31 dicembre 1985, e successivamente modificato dal regolamento n. 3314/90/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L318 del 17 novembre 1990, e dal regolamento n. 3572/90/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L353 del 17 dicembre 1990. Il testo dell'art. 16 del citato regolamento e' il seguente: "Art. 16. - 1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore in un'officina autorizzata, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede puo' essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facolta' per le autorita' competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite. 2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono piu' correttamente registrati dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione". (c) Si riporta il testo degli articoli 15, 16 e 20 della legge n. 727/1978 (Attuazione del regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada), abrogati dal presente codice: "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, e' soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire centocinquantamila". "Art. 16. - Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento CEE n. 1463/70, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire sessantamila. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo". "Art. 20. - Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato: alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge; agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato".