Art. 18.
                   Obblighi e diritti degli utenti
  1.  Gli  utenti  sono  tenuti  a  comunicare  al  Casellario i casi
d'invalidita'  derivanti  da  infortunio  professionale  e  non  o da
malattia  professionale,  il relativo grado ed eventuali variazioni o
altri   casi   d'invalidita'   o   di   morte,   comunque   accertati
nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
  2.  I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati
relativi  a  casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia  professionale,  i  quali importino invalidita' permanente o
morte,  nonche'  dati  in  forma  aggregata  per indagini conoscitive
sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi
di un evento lesivo.
  3.  Le  comunicazioni  relative  agli  eventi di cui ai commi 1 e 2
devono  essere effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel
regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.
  4.   Gli  utenti  rispondono  in  proprio,  ai  sensi  della  legge
31 dicembre  1996,  n.  675,  e  successive modifiche e integrazioni,
della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
  5.  Per  consentire  l'adeguamento delle strutture organizzative ed
informative,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1 relativo agli enti che
esercitano   l'assicurazione   contro   i   rischi   derivanti  dalla
circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla
data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di esecuzione di cui
all'articolo 22.
 
          Nota all'art. 18:
              - La  legge  31  dicembre  1996,  n.  675 (Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati  personali),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          gennaio 1997, n. 5.
          Nota  all'art.  19:     - Il decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29  (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30.