Art. 18
                    Consiglio di amministrazione

  1.  Per  la  trattazione  degli  affari relativi al personale della
carriera   prefettizia,   il   consiglio  di  ammmistrazione  di  cui
all'articolo  146  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di
tre  uffici  territoriali  del  governo,  rispettivamente dell'Italia
settentrionale,  centrale  e  meridionale-insulare.  Con  decreto del
Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale,
nei  predetti  ambiti  territoriali,  degli  uffici  territoriali del
governo,  i  cui  prefetti  assumono  le  funzioni  di componenti del
consiglio   di   amministrazione,   garantendo  la  presenza  di  due
prefetti-commissari del governo.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 146 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 9):
              "Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
          Ministero,  alto  Commissariato  od  altra  amministrazione
          centrale  e'  costituito  un  consiglio  d'amministrazione,
          presieduto  dal  Ministro  o  da un alto commissario o, per
          delega,    da    un   sottosegretario   di   Stato   oppure
          dall'impiegato  con qualifica piu' elevata. Il consiglio e'
          composto:
                a) dai  direttori  generali  e  dagli  impiegati  con
          qualifica  superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
          servizio centrale;
                b) dagli   ispettori   generali  preposti  a  servizi
          centrali  dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
          Ministro;
                c) dal    Presidente    del    Consiglio    superiore
          eventualmente esistente presso l'amministrazione;
                d) da  rappresentanti del personale in numero pari ad
          un   terzo,   e  comunque  non  inferiore  a  quattro,  dei
          componenti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), da nominare
          all'inizio  di  ogni quadriennio, con decreto del Ministro,
          sulla  base  delle elezioni svolte ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
              I  membri  di  cui  alle  lettere  a) e b), nei casi di
          assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei
          relativi  posti,  sono  sostituiti  da coloro che secondo i
          rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
          membri  siano  in  numero inferiore a otto, il consiglio di
          amministrazione   e'  integrato  con  gli  impiegati  delle
          carriere    direttive    di    qualifica    piu'   elevata,
          aventi maggiore anzianita' di qualifica.
              Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegante  da un
          impiegato  dell'ufficio  del  personale  con  qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
              Il    consiglio    di   amministrazione   esercita   le
          attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
          ed    esprime   il   proprio   avviso   sul   coordinamento
          dell'attivita'  dei  vari  uffici,  sulle  misure idonee ad
          evitare   interferenze   o   duplicazioni   e  ad  ottenere
          l'efficacia,   la   tempestivita'   e   la  semplificazione
          dell'azione   amministrativa  nonche'  su  tutte  le  altre
          questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
              Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
          unito  alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
          i quali occorre la decisione del Ministro.
              Nelle   amministrazioni   civili   il  consiglio  viene
          altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
          relative allo stato di previsione della spesa.
              Per   gli  impiegati  con  qualifica  non  inferiore  a
          direttore   generale   le  attribuzioni  del  consiglio  di
          amministrazione sono esercitate del Consiglio dei Ministri.
              Qualora   la   situazione   dei   ruoli  del  personale
          dipendente  non  consenta  la costituzione del consiglio di
          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
          composto  dagli  otto impiegati delle carriere direttive di
          qualifica   piu'   elevata,  comunque  in  servizio  presso
          l'amministrazione  interessata,  aventi maggiore anzianita'
          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
          lettera d) del primo comma.
              La  composizione  dei consigli di amministrazione delle
          amministrazioni  autonome,  della Ragioneria generale dello
          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
          spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'
          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
          quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
              Il  consiglio  di  amministrazione dell'amministrazione
          per  le  attivita' assistenziali italiane ed internazionali
          e'  presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
          ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
              Ai  consigli di amministrazione previsti nei commi nono
          e  decimo,  sono  conferite  in  aggiunta alle attribuzioni
          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
          ai commi 4 e 6.
              In  aggiunta  ai  membri  previsti dal primo comma, del
          Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici  fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione del
          Consiglio  superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
          qualifica.
              Il    consiglio    di   amministrazione   esercita   le
          attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
          anche  per  quanto  riguarda  quello  ausiliario  e  quello
          operaio".