Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna 1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.