Art. 18.
              Pubblicazione della sentenza di condanna

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando   nei   confronti   dell'ente  viene  applicata  una  sanzione
interdittiva.
  2.  La  sentenza  e'  pubblicata una sola volta, per estratto o per
intero,  in  uno  o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza
nonche'  mediante  affissione  nel  comune  ove  l'ente  ha  la  sede
principale.
  3.  La  pubblicazione  della  sentenza  e'  eseguita,  a cura della
cancelleria del giudice, a spese dell'ente.