Art. 18 Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito il seguente: "2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;"; b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche' ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,"; c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,"; d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".
Note all'art. 18: Comma 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. Attivita' finanziabili. - 1. Sono ammissibili per: a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2: 1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2) le attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea; 3) le attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati; 4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca; b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'; c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie: 1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati; 2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale; 4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, nonche' ad assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato; d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie: 1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali; 2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.". - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 297/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore in materia del presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1. 3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'art. 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale della societa' di ricerca istituite ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.".