Art. 18.
                 Indicazioni relative alle relazioni
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  tenuto conto delle
indicazioni  dettagliate  pubblicate  dalla Commissione europea, sono
stabilite  le  modalita'  di raccolta, verifica e presentazione delle
segnalazioni   con  dettagliate  relazioni  sugli  eventi  avversi  o
reazioni avverse, nonche' sulle modalita' di decodificazione riguardo
alle reazioni avverse serie inattese.