Art. 18.
   (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  coperto dal canone di
abbonamento  di  cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito   dalla   legge  4  giugno  1938,  n.  880,  e  successive
modificazioni,  e  di  assicurare la trasparenza e la responsabilita'
nell'utilizzo  del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria
predispone  il  bilancio  di  esercizio indicando in una contabilita'
separata  i  ricavi  derivanti  dal  gettito  del  canone e gli oneri
sostenuti  nell'anno  solare precedente per la fornitura del suddetto
servizio,  sulla  base  di uno schema approvato dall'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla
base  di  principi  di  contabilita'  applicati  in  modo  coerente e
obiettivamente  giustificati  e definendo con chiarezza i principi di
contabilita'  analitica  secondo  cui  vengono tenuti conti separati.
Ogni  qualvolta  vengano  utilizzate  le stesse risorse di personale,
apparecchiature  o  impianti  fissi  o  risorse  di altra natura, per
assolvere  i  compiti  di  servizio  pubblico  generale  e  per altre
attivita',  i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza   tra  i  costi  complessivi  della  societa'  considerati
includendo  o  escludendo  le  attivita'  di  servizio  pubblico.  Il
bilancio,   entro   trenta  giorni  dall'approvazione,  e'  trasmesso
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e al Ministero
delle comunicazioni.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a
controllo  da  parte  di  una  societa'  di  revisione nominata dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto
presso  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
dell'articolo  161  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58. All'attivita' della societa' di revisione si
applicano  le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III
della  parte  IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3.  Entro  il  mese  di  novembre  di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni  con  proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone
di  abbonamento  in  vigore  dal  1° gennaio dell'anno successivo, in
misura   tale   da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente
verranno  sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a  tale
societa',  come  desumibili  dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche  in  considerazione  il  tasso  di  inflazione programmato e le
esigenze  di  sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del
gettito  del  canone  dovra'  essere  operata  con  riferimento anche
all'articolazione  territoriale  delle reti nazionali per assicurarne
l'autonomia economica.
4.  E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del
servizio  pubblico  di  cui  al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente,   i   ricavi  derivanti  dal  canone  per  finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
 
          Note all'art. 18
              -  Il  regio  decreto-legge  21 febbraio  1938, n. 246,
          convertito  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
          modificazioni,  reca:  «Disciplina  degli  abbonamenti alle
          radioaudizioni.»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          5 aprile 1938, n. 78;
              -  L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia
          di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
          21  della  legge  6 febbraio  1996,  n. 52», pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  26 marzo
          1998, n. 71, e' il seguente:
              «Art.  161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
          -  1.  La  CONSOB  provvede alla tenuta di un albo speciale
          delle  societa'  di revisione abilitate all'esercizio delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
          dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
          previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 88.
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa' trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'   di  revisione  e  organizzazione  contabile
          esercitata in Italia.
              4.  Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,   n.   385,   a   copertura   dei   rischi  derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».