Art. 18. (Aumento dei posti disponibili) 1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.