Art. 18.
         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

  1.   E'   istituita  la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione
tecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'
presieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il  Presidente  del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  nonche'  i
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano  triennale  di  cui  all'articolo  9 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per  l'innovazione  e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare   il   funzionamento  della  Conferenza  permanente  per
l'innovazione tecnologica.
  5.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo'
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
  6.  La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente
articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
 
          Note all'art. 18:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.  9.  -  1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e
          procedure  per  la  predisposizione  del  piano triennale e
          delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma
          1, lettera b).
              2.  Ai fini della predisposizione del piano triennale e
          delle successive revisioni annuali:
                a) l'autorita'  elabora  le  linee strategiche per il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
                b) le  Amministrazioni  propongono una bozza di piano
          triennale  relativamente  alle  aree di propria competenza,
          con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del
          triennio,  degli  studi  di  fattibilita' e dei progetti di
          sviluppo,  mantenimento  e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati   da   avviare   e  dei  relativi  obiettivi,
          implicazioni  organizzative, tempi e costi di realizzazione
          e modalita' di affidamento;
                c) l'Autorita'  redige  il piano triennale sulla base
          delle  proposte  delle  amministrazioni,  verificandone  la
          coerenza  con  le linee strategiche di cui alla lettera a),
          integrandole  con  iniziative  tese  al soddisfacimento dei
          fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti
          di grande rilievo.
              3.  Il  piano  triennale  ed  i  relativi aggiornamenti
          annuali   predisposti  dall'Autorita'  sono  approvati  dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica, entro il 30 giugno di ogni anno;
          essi    costituiscono    documento   preliminare   per   la
          predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra
          di finanza pubblica.
              4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  entro  il  30 aprile di ogni anno, una relazione
          che  dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
          dello  stato  dell'informatizzazione nelle amministrazioni,
          con  particolare  riferimento  al  livello di utilizzazione
          effettiva  delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
          Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri trasmette entro
          trenta giorni la relazione al Parlamento.".
              Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196, la denominazione: "Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione"  contenuta
          nella  vigente  normativa  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Centro   nazionale   per   l'informatica   nella  pubblica
          amministrazione".